Statuto

 

DIOCESI DI VITERBO

ARCICONFRATERNITA DEL GONFALONE
“Madonna del Carmelo”
(ARDIM)

 

STATUTO

Art. 1
L’ARCICONFRATERNITA DEL GONFALONE “Madonna del Carmelo” (ARDIM), avente sede in VITERBO nella Chiesa “del Gonfalone”, via Card. La Fontaine, è una Associazione pubblica di fedeli, Ente ecclesiastico riconosciuto in quanto ha fine di culto e di religione, eretto dal Vescovo di Viterbo con Decreto del 29 gennaio 2015.

Art. 2
L’Arciconfraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l’esercizio del culto pubblico, la promozione di opere di carità fraterna e la cura e la manutenzione ordinaria della Chiesa “del Gonfalone” in Viterbo.
Per realizzare tali fini, l’Arciconfraternita si propone in particolare di:
a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un’intensa vita spirituale e un’efficace attività apostolica;
b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;
c) dare incremento alla manifestazione del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto feste tradizionali, specialmente per la festa della Madonna del Carmelo;
d) di promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.
L’Arciconfraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell’art. 15 delle Norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l’Italia e la Santa Sede.

Art. 3
L’Arciconfraternita è sottoposta, a norma del Diritto Canonico, alla giurisdizione dell’Ordinario della Diocesi di Viterbo. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre Associazioni di Fedeli e con gli Organismi ecclesiali della Diocesi.

Art. 4
Possono far parte dell’Arciconfraternita, come confratelli, i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto.
Sono Soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività dell’Arciconfraternita.

Art. 5
L’ammissione dei Soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda del’interessato con la commendatizia del Parroco, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei Soci aggregati è deliberata dal Priore.

Art. 6
I Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche dell’Arciconfraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto e che non contrasti con le finalità dell’Arciconfraternita. La vita cristiana e l’impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del S. Rosario, dalla partecipazione frequente ai Sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione.

Art. 7
I Soci cessano di appartenere all’Arciconfraternita:
a) per dimissione volontaria. I Confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale;
b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione dell’Ordinario diocesano.

Art. 8
Gli Organi dell’Arciconfraternita sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Priore.
Gli Officiali dell’Arciconfraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Provveditore, il Tesoriere.

Art. 9
L’Assemblea, composta di tutti i Confratelli, Soci effettivi, è il supremio Organo deliberativo dell’Arciconfraternita.
Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l’anno per: verificare l’andamento della vita dell’Arciconfraternita; approvare la Relazione del Priore e il Rendiconto economico; esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le Norme regolamentari.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei Confratelli o dell’Ordinario diocesano.
La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso, con indicazione dell’Ordine del giorno, affisso nella Sede almeno dieci giorni prima della data fissata.
L’Assemble è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei Confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Confratelli presenti o rappresentati.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai quattro Officiali dell’Arciconfraternita, tutti eletti dall’Assemblea per un Triennio. Venendo a mancare uno degli Officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del Triennio.

Art. 11
Il Priore dirige l’Arciconfraternita nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all’ordinaria amministrazione.
Il Priore eletto inizia l’esercizio del suo Ufficio dopo la conferma dell’Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall’Ufficio con Decreto dell’Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12
Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del Triennio.
Il Segretario redige i Verbali dell’Assemblea e del Consiglio e conserva il Libro dei Soci e il Libro dei Verbali.
Il Provveditore cura la Sede e i beni dell’Arciconfraternita.
Il Tesoriere ha l’amministrazione contabile e prepara il Rendiconto annuale.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita dell’Arciconfraternita che non sia di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera gli Atti di straordinaria amministrazione. Gli Atti di ordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle Delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal Decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del Can. 1281 del C.J.C., devono essere autorizzati dalla competente Autorità ecclesiastica.
Occorre, inoltre, la Licenza della Santa Sede per gli Atti il cui valore superi la soma massima fissata dalla C.E.I., o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Art. 14
Il Cappellano, nominato dall’Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei Confratelli ed è responsabile delle Celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Art. 15
Il Patrimonio dell’Arciconfraternita è costituito dalle quote annuali dei Soci; dal ricavato di eventuali Attività associative; da eventuali oblazioni o contributi di Soci o di terzi. L’amministrazione del Patrimonio è regolata dai Canoni del Libro Quinto del Codice di Diritto Canonico.
L’Arciconfraternita non ha fini di lucro. Tutte le prestazioni dei Confratelli nei confronti dell’Arciconfraternita sono gratuite. E’ vietato distribuire ai Confratelli, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Arciconfraternita.
Il Rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall’Assemblea e presentato all’Ordinario diocesano.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.